È possibile sfruttare la forza del network per essere più competitivi?
All’interno dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003, il legislatore riconosce l’ipotesi del distacco, che si configura quando un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In altri termini, il contratto di distacco si qualifica come modalità di gestione in outsourcing della forza lavoro, e trova applicazione anche nell’ambito di un contratto di rete (comma 4-ter, art. 30, D.Lgs 276/2003), che in tal caso deve disciplinare le modalità di esecuzione e di gestione dei rapporti lavorativi.
Con il D.L. n. 76/2013, che introduce il comma 4-ter all’interno dell’art. 30 della Legge Biagi, il Legislatore ha inteso configurare automaticamente l’interesse del distaccante qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete che abbia validità ai sensi della D.L. n.5 del 10 febbraio 2009. In tale circostanza l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. In altri termini, se ai fini della legittimità di utilizzo di tale istituto è necessario riscontrare sia l’interesse che la temporaneità del distacco, in ipotesi di rete di imprese l’interesse del distaccante consegue alla costituzione del relativo contratto. Per cui l’esistenza del contratto di rete e la regolare iscrizione dello stesso nel registro delle imprese diventano semplici condizioni di efficacia verso terzi sia dell’automaticità dell’interesse al distacco.
In merito al regime di responsabilità trova applicazione il comma 2 dell’art. 30 (D.Lgs. 276/2003), in base al quale il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Inoltre, il dettato normativo non contempla l’istituto della solidarietà fra il datore e l’utilizzatore, come invece avviene in caso di appalto, poiché i rapporti tra le parti sono regolati dal contratto di rete. In altre parole, il rapporto di lavoro in distacco attribuisce all’utilizzatore il potere direttivo e organizzativo sul personale, e al distaccante il potere disciplinare e legale sulla forza lavoro distaccata poiché in definitiva mantiene la titolarità di ogni rapporto giuridico e rimane l’unico titolare e responsabile delle obbligazioni verso il dipendente.
La disposizione (comma 4-ter, art. 30, D.L.gs 273/2003) consente altresì la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. Ciò vuol significare che, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete. Ne consegue che sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative, e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti, occorrerà rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.